Il decreto 151 e le modifiche alla leg. 68

Con il decreto 151 del 14 settembre 2015, il governo ha modificato la legge 68/99 che regolamenta il collocamento lavorativo delle persone con disabilità.

In questo articolo ci limiteremo a descrivere gli articoli principali che andranno ad aggiornare il collocamento obbligatorio, di cui alcuni sono già applicabili, altri hanno necessità di decreti attuativi da sviluppare nel prossimo futuro.

L’art. 1 del decreto 151 rappresenta un vademecum per leffettiva e concreta riuscita del collocamento mirato, attraverso ladozione di alcune buone prassi che il servizio del Centro per lOrientamento adotta già da diversi anni. Per la precisione da circa 16 anni, con alcune piccole discriminanti che vedremo di seguito. Innanzitutto parliamo di:

  • promozione di una rete integrata tra servizi sociali, sanitari ed educativi presenti sul territorio e lINAIL finalizzata a prendere in carico i lavoratori con disabilità al fine di agevolarne linserimento lavorativo;

  • promozione di accordi territoriali tra organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, cooperative sociali e associazioni dei familiari disabili, e del terzo settore, al fine di favorire linserimento lavorativo dei soggetti portatori di handicap;

  • progettazione di forme di inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere e della progettazione di indirizzi per i servizi competenti finalizzati a favorire linserimento lavorativo in unottica bio-psico-sociale;

  • analisi dei posti da assegnare al personale disabile anche in ragione dei ragionevoli adattamenti che il datore di lavoro è tenuto ad adottare;

  • promozione di un soggetto responsabile dellinserimento lavorativo nei luoghi di lavoro il cui compito principale è finalizzato ad agevolare il proficuo inserimento al lavoro e a risolvere i problemi legati alla disabilità anche in raccordo con lINAIL per i portatori di handicap causato da un infortunio sul lavoro;

  • individuazione di buone pratiche relative allinserimento lavorativo.

Di seguito spiegheremo i punti cardine e le novità che riguardano le modifiche alla legge. 68/99.

Collocamento dei disabili nelle piccole imprese

Il primo passaggio che viene affrontato dal decreto 151 riguarda lobbligo per le piccole medie aziende, ovvero quelle con un numero di dipendenti tra le 15 e le 35 unità. In questo caso lobbligo veniva applicato solamente in caso di nuove assunzioni mentre, a partire dal 1 gennaio 2017, tutte le aziende che raggiungeranno la quota di 15 dipendenti dovranno (entro 60 giorni di tempo) adempiere alla legge con un inserimento attraverso collocamento obbligatorio.

Computabilità nella quota dobbligo del personale non assunto obbligatoriamente

Altra novità riguarda i lavoratori disabili non appartenenti al collocamento mirato ma che già prestano attività all’interno di unazienda. Fino ad ora tali persone non rientravano nel conteggio previsto dalla legge 68. Con il decreto 151, verranno inseriti nelle quote dobbligo purché in possesso di una percentuale di minorazione superiore al 60%, o con minorazioni riferibili a quelle comprese tra la prima e sesta categoria delle tabelle annesse al testo unico della norma in materia di pensioni di guerra, o con disabilità intellettiva o psichica superiore al 45%.

Esclusioni, esoneri e contributi esonerativi

Veniamo ora alle possibilità di esonero dallobbligo di alcune aziende con mansioni lavorative particolari. Il nuovo decreto restringe tale possibilità di esonero, specificando che i datori di lavoro privati o pubblici possono richiedere esenzione per tutte quelle lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille. Se la documentazione presentata(per lesonero) risulterà in regola comunque lazienda è tenuta a versare una quota di 30.64per ogni giornata lavorativa e per ogni lavoratore esonerato.

Richiesta nominativa generalizzata

Con il decreto 151/2015 viene quasi totalmente cancellato lavviamento numerico per il collocamento obbligatorio. Tutti i datori di lavoro privato avranno la possibilità di procedere allassunzione di un disabile attraverso avviamento nominativo (migliorando quindi la potenzialità di un reale matching tra domanda e offerta di lavoro); qualora lobbligo non venisse espletato il servizio pubblico può procedere attraverso avviamento numerico, con la possibilità da parte dellazienda di richiedere una pre-selezione di candidati per le figure o i ruoli richiesti.

Iscrizione nelle liste e compiti del comitato tecnico

Con lart. 7 del decreto 151 il legislatore apporta delle modifiche nelle modalità di iscrizione alle categorie protette. Lindicazione è quella di usufruire dei servizi del proprio territorio ma dora in poi, previa cancellazione, sarà possibile spostarsi ed usufruire delle possibilità offerte in luoghi differenti.

Allinterno dello stesso articolo si ridefiniscono le funzioni e limportanza del comitato tecnico, composto dagli operatori dei centri per limpiego, da operatori specializzati del terzo settore e da personale medico. Tale comitato ha la funzione di osservare e relazionare sulle competenze residue, sulle motivazioni e sulle aspirazioni lavorative delle persone con disabilità, così da offrire risposte alle varie esigenze. In poche parole assume un ruolo decisionale di primo piano nelle politiche di inserimento lavorativo per le categorie protette.

Banca dati del collocamento mirato

Su questo tema le novità sembrano piuttosto consistenti, leggendo limpianto dellarticolo specifico. Allinterno della banca dati sono presenti i prospetti informativi delle aziende soggette allobbligo, quindi

tutte le informazioni necessarie ad inquadrare il rispetto o meno della legge (assunzioni leg.68/99, dismissioni, proroghe etc.).

Incentivi per linserimento dei disabili

L’art. 10 del decreto affronta nel concreto laltro grande punto interrogativo riguardante lassunzione di disabili, ovvero la possibilità di usufruire o meno di incentivi e sgravi fiscali. La novità pratica sta nel fatto che ora sarà direttamente lINPS (non più le regioni), attraverso un sistema informativo, dare possibili incentivi. Vediamoli brevemente:

  • la durata complessiva sarà di 36 mesi, previa istanza da parte dellazienda interessata;

  • la misura sarà pari al 70% della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato riguardanti persone con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria inserite nella tabella allegata al testo unico sulle pensioni di guerra;

  • la misura scende al 35% qualora la riduzione della capacità lavorativa sia tra il 67% ed il 79% o le minorazioni riferite alla tabella di cui si è appena parlato siano comprese tra la quarta e la sesta categoria;

  • la misura risulta essere del 70% nel caso in cui ad essere assunto sia un disabile intellettivo o psichico con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: in questa ipotesi lagevolazione viene riconosciuta per 60 mesi. Se lassunzione avviene con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, il beneficio viene riconosciuto per tutta la durata del contratto.

L’incentivo viene corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

Fondo regionale per loccupazione dei disabili

Concludiamo questa breve sintesi con lart. 11, dove sono descritte le modalità di spesa del fondo regionale per loccupazione dei disabili, fondo costituito dalle sanzioni amministrative attribuite ai datori inadempienti, dai versamenti effettuati da privati, Enti o Associazioni.

L’utilizzo delle riserve è stabilito dal decreto attraverso il rimborso forfettario a quelle aziende che operano una ristrutturazione (per meglio dire un ragionevole accomodamento) delle postazioni di lavoro attribuite a persone con invalidità superiore al 50%, nellabbattimento delle barriere architettoniche, per listituzione della figura del responsabile dellinserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, per le tecnologie riguardanti il telelavoro.

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